IL “DOMINIO” DEL FATTORE ENVIRONMENTAL NELLE INIZIATIVE ISTITUZIONALI EUROPEE E L’ESIGENZA DI VALORIZZARE ADEGUATAMENTE IL FATTORE HUMAN

Intervento di Federico Urbani, Professore a contratto di Diritto commerciale nell’Università Bocconi; Avvocato dello studio legale internazionale Hogan Lovells

Negli ultimi anni, le Istituzioni dell’Unione europea si sono mosse – politicamente e legislativamente – con l’obiettivo di consolidare la posizione del mercato europeo e del relativo quadro normativo come “campioni” dello sviluppo sostenibile, lungo le tre direttrici dei fattori environmental, social and governance (ESG).

Per diverse ragioni, gli interventi di policy e rule-making si sono dedicati principalmente alla dimensione ambientale delle questioni di sostenibilità. Ciò emerge, con tutta evidenza, dalle numerose e incisive iniziative europee che dedicano la propria attenzione – in via esclusiva o preminente – al fattore “E”: dall’adesione dell’Unione europea (affiancata da quella degli Stati membri) al Paris Climate Agreement, con conseguente assunzione dell’impegno a diventare “climaticamente neutra” entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030; dallo European Green Deal; all’introduzione di articolati sistemi di regole in materia, fra l’altro, di tassonomia sugli investimenti (eco)sostenibili (Regolamento (UE) 2020/852), di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento (UE) 2019/2088), di rendicontazione societaria di sostenibilità (Direttiva (UE) 2022/2464), di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Direttiva (UE) 2024/1760).

Si tratta di iniziative – seppur, naturalmente, perfettibili sotto diversi profili – rispondenti a finalità indubbiamente meritorie e non passibili, in linea di principio, di particolari critiche. Esse hanno però dato piena prova della (o meglio: hanno determinato la) fagocitazione dei fattori “S” e “G” (sociali e di governance) da parte di quelli ambientali, in ragione della straordinaria pressione istituzionale e sociale in tale ambito.

Lo stimolo di Massimo Lapucci e Stefano Lucchini – efficacemente delineato in Ritrovare l’umano. Perché non c’è sostenibilità senza Health, Human e Happiness, Baldini+Castoldi, 2024 – è di riscoprire e valorizzare gli aspetti umani della sostenibilità (fattore human o “H”) che, da una parte, sono adombrati dal fattore “E” e, dall’altra, sono diluiti all’interno di quello “S”. Ciò anche perché quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, “relativizza” la componente “H”, riconducendola alle dinamiche lavorative (umano come forza lavoro / dipendente), economiche (umano come consumatore / utilizzatore finale), sociali (umano come componente della società civile o di comunità locali), relazionali (umano come portatore di interessi (stakeholder) rispetto a imprese o altri enti), e così via.

Guardando a due fra i principali atti legislativi europei in campo societario che affrontano questioni di sostenibilità, è interessante notare quanto segue.

I principi europei di rendicontazione di sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards o “ESRS”) – emanati ai sensi della già ricordata direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive o “CSRD”), che impone a un ampio novero di imprese di medio-grandi dimensioni di fornire una dettagliata informativa, su base periodica, in merito all’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità (informativa c.d. inside-out), da un lato, e al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (informativa c.d. outside-in), dall’altro – indicano espressamente che la natura, in quanto tale, può essere considerata un “portatore di interessi silenzioso” (silent stakeholder) rispetto a tali impatti e influssi. Non si fa invece menzione – in via autonoma (e dunque distintamente rispetto agli esseri umani nelle loro dimensioni “relativizzate” cui si è fatto cenno) – dell’umanità come stakeholder, evidenziando il primato ambientale rispetto a quello umano nel suddetto ambito della legislazione europea.

La citata direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive o “CS3D”) stabilisce obblighi relativi al dovere di diligenza di talune grandi imprese in materia di diritti umani, da un lato, e ambiente, dall’altro. Significativamente, se in merito a quest’ultimo aspetto la CS3D fa riferimento all’ambiente in quanto tale, secondo una caratterizzazione olistica, il fattore “H” è inquadrato in modo radicalmente differente, facendosi riferimento non tanto all’umanità di per sé considerata (e ai singoli individui che la compongono), quanto, piuttosto, ai diritti umani derivanti dagli strumenti di diritto internazionale elencati in allegato alla direttiva stessa, i quali, con tutta evidenza, non considerano l’essere umano ma i (principali) diritti umani attualmente riconosciuti a livello internazionale.Le attuali pressioni – e minacce – politiche e militari hanno spinto la Commissione europea a proporre alcune significative revisioni a numerosi atti emanati negli ultimi anni, fra cui la CSRD (e i derivati ESRS) e la CS3D, nel contesto del c.d. Omnibus Package, in stretta connessione con la Bussola per la competitività dell’UE (Comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025: Competitiveness Compass for the EU). Specie in un momento storico, come quello attuale, caratterizzato da rilevanti tensioni geopolitiche ed economiche, con evidenti ricadute (negative) sullo stato umano di cui al fattore “H” (prime fra tutte: health e happiness), è quantomai urgente che tale fattore (ri)trovi centralità nelle azioni europee di policy e rule-making, riportando l’umano al cuore del dibattito e dell’attenzione istituzionale.

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